Cittadini italiani che vivono all’estero e non sono iscritti all’AIRE: inasprimento delle sanzioni

Il cittadino italiano che intende vivere abitualmente all’estero, deve iscriversi gratuitamente all’AIRE presso i Consolati entro 90 giorni dall’espatrio, anche on line, collegandosi con il proprio SPID al sito https://serviziconsolari.esteri.it/. L’iscrizione comporta la cancellazione dall’anagrafe del proprio Comune italiano.

La Legge di Bilancio 2024 ha modificato la normativa che disciplina l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), vediamo le novità introdotte.

Cosa succede se non mi iscrivo all’AIRE

Innanzitutto è importante sapere che la mancata iscrizione all’AIRE deve obbligatoriamente essere segnalata da qualsiasi Autorità Pubblica italiana al proprio Comune di residenza nel momento che, anche casualmente, emerge la situazione di vivere all’estero per più di un anno consecutivo ed il Comune, da parte sua, comunica l’informazione all’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti di merito.

Nel momento in cui il Comune di residenza riceve l’informazione, a qualsiasi titolo, che il proprio concittadino, con i suoi eventuali familiari, vive abitualmente all’estero, può erogare una sanzione pecuniaria dai 200€ fino ad un massimo di 1.000€ a persona per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, per un massimo di 5 anni.

Cosa è l’AIRE?

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.

L’iscrizione all’AIRE. è un diritto-dovere del cittadino per usufruire dei numerosi servizi consolari italiani all’estero, tra i quali il rilascio dei documenti di identità e di certificazioni e, per chi vive nei Paesi extra E.U. il rinnovo della patente di guida.

All’AIRE devono iscriversi i cittadini nati in Italia che abitualmente vivono all’estero per più di un anno solare e coloro che sono nati all’estero ed hanno acquisito la cittadinanza italiana.

L’iscrizione all’AIRE non deve essere fatta invece per i cittadini italiani che si trovano all’estero per periodi inferiori ad in anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti statali che lavorano presso le sedi diplomatiche ed i militati in servizio presso la NATO.

Per tutte le altre informazioni gli operatori del Patronato ACLI delle sedi estere sono a completa disposizione. Trova la sede più vicina.

 

Raffaele De Leo